Aggiornamento: 06/12/2012
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.10.2012 il Comune di Capracotta per l’I.M.U. ha deliberato di stabilire le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011:
Modello F24 semplificato editabile (pdf)
Form per la compilazione on line del modello di dichiarazione
Aggiornamento: 19/05/2012
La pagina si riferisce alle informazioni sull'Imu ad oggi disponibili. Quanto riportato potrà quindi essere soggetto a variazioni a seguito di modifiche normative o precisazioni ministeriali.
Tutte le informazioni si riferiscono esclusivamente all'acconto, dal momento che nel secondo semestre l'imposta dovuta su base annua dovrà essere ricalcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune.
L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili ICI.
L' Imposta Municipale Unica è stata introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e successive modifiche e integrazioni.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
Si può comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 18 giugno 2012, con l'avvertenza che potrà essere necessario effettuare un conguaglio a dicembre.
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anziché in due. In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 17 settembre (il 16 è domenica). Il saldo infine dovrà essere effettuato, come nell'ipotesi di versamento in due rate, entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
L'acconto deve essere versato esclusivamente mediante mod. F24 (in posta, banca).
Il versamento dell'Imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, va effettuato esclusivamente a favore del Comune.
Per gli altri immobili il versamento dell'Imposta dovuta deve essere eseguito per metà a favore del Comune e per metà a favore dello Stato.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi secondo i seguenti codici:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3914 | Terreni (quota Comune) |
3915 | Terreni (quota Stato) |
3916 | Aree fabbricabili (quota Comune) |
3917 | Aree fabbricabili (quota Stato) |
3918 | Altri fabbricati (quota Comune) |
3919 | Altri fabbricati (quota Stato) |
3923 | Interessi da accertamento |
3924 | Sanzioni da accertamento |
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Capracotta: B682.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero. Per esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00". In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:
L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati. Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 60 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
Aree fabbricabili | nessun moltiplicatore |
ATTENZIONE: il progetto del Governo di calcolare l'imposta sui metri quadri anziché sui vani non riguarda l'Imu per l'annualità corrente.
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'Agenzia del Territorio. Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it. oppure tramite l’applicazione di calcolo IMU online messa a disposizione su questo sito internet.
Si ricorda che, se non sono stati effettuati interventi edilizi all'immobile, la rendita catastale è rimasta invariata.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno che alla data dell'1 gennaio 2012 sono i seguenti:
Zona | Valore mq urbanizzata | Valore mq non urbanizzata |
B1 (Superficie sagoma) | € 250,00 | |
B2 (Superficie sagoma) | € 250,00 | € 150,00 |
C1 (Superficie P.R.G.) | € 40,00 | € 20,00 |
C2 (Superficie P.R.G.) | € 80,00 | € 30,00 |
F1 (Superficie P.R.G.) | € 30,00 | € 10,00 |
F2 (Superficie P.R.G.) | € 35,00 | € 15,00 |
P1 (Superficie Sagoma) | € 80,00 | € 60,00 |
Con l'acconto di giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta, applicando le aliquote di base e le detrazione previste.
Nel caso si scelga di versare in tre rate l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota dello 0,4% è applicabile anche alla seconda rata di settembre.
Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400.
La detrazione si applica anche:
Anziani o disabili in ricovero permanente
All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, viene applicata l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.
Coniugi separati/divorziati
Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell'immobile.
Immobili rurali
Immobili inagibili
Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.
Immobili in uso gratuito
Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione.
Immobili posseduti da soggetti AIRE
Sono soggetti all'imposta con l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale.
Immobili locati
Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione, anche quelli a canone concordato.
Terreni agricoli
Sono esenti.
Abitazione principale con rendita catastale di euro 800, con pertinenza di euro 50, possesso al 100% per 12 mesi, con un figlio di 21 anni residente nell'immobile:
850 x 1,05 x 160 = 142.800 (base imponibile)
142.800 x 0,4% = 571,20 - detrazione di 250 = 321,20 (imposta su base annua)
321,20 : 2 = 160,60 (imposta da versare in acconto)
Nel mod. F24 indicare euro 160,60 con codice 3912 (Abitazione principale e relative pertinenze)
Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000, possesso al 100% per 12 mesi:
1000 x 1,05 x 55 = 57.750 (base imponibile)
57.750 x 0,76% = 438,90 (imposta su base annua)
438,9 : 2 = 219,45 (imposta da versare in acconto)
Nel mod. F24 indicare euro 109,73 con codice 3918 (Altri fabbricati/quota Comune) e 109,73 con codice 3919 (Altri fabbricati/quota Stato).
Area fabbricabile – zona urbanizzata B1 con valore di euro 10.000,00 (valore € 250,00 x 40 mq), possesso al 100% per 12 mesi:
€10.000 (base imponibile) €10.000,00 x 7,6/1000 = € 76,00 (imposta su base annua).
Nel mod. F24 indicare euro 38,00 con codice 3916 (Aree fabbricabili/quota Comune) e euro 38,00 con codice 3917 (Aree fabbricabili/quota Stato).
Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.
Gli sportelli forniscono informazioni generali sulle imposte Imu/Ici e sono disponibili per il calcolo dell'imposta.
SPORTELLO IMU/ICI DI CAPRACOTTA
Lo sportello fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Capracotta e soggetti ad Imu.
Di norma, le variazioni devono essere dichiarate entro 90 giorni. Per le variazioni intervenute dall'01/01/2012, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu è il 30 settembre 2012. Le dichiarazioni già presentare per l'Ici valgono anche ai fini dell'Imu.
Resta ferma la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le variazioni registrate in atti notarili.